Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti
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Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.
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A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella
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Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri, ogni consigliere dispone di sei voti e la elezione si effettua con le modalità di cui al
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Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della
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Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a quatto candidati diversi ovvero ad un
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verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano
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sedi, e composta di quattro membri di cui uno designato dal Prefetto e tre dal Consiglio provinciale. Il componente designato dal Prefetto è scelto tra i